Per lo stralcio dei debiti sino a 1.000 euro rileva il singolo carico
La Cassazione conferma, inoltre, l’irrilevanza di interessi di mora e di aggi ai fini della determinazione della soglia
L’art. 4 del DL 23 ottobre 2018 n. 119 ha previsto che siano automaticamente annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 per un importo residuo di 1.000 euro.
Con la sentenza n. 17506, depositata ieri, la Corte di Cassazione, dichiarando l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, si è soffermata sulla nozione di singolo carico e ha chiarito come debba essere determinata la soglia di 1.000 euro, indicata dal legislatore come importo del debito residuo per poter beneficiare dell’estinzione.
Ai fini dell’annullamento previsto dall’art. 4 del DL 119/2018 non è necessaria alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario, in quanto rientrano ...
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