Continua a esistere la società di persone cancellata solo dall’Albo delle imprese artigiane
La Cassazione, nell’ordinanza n. 17957 depositata ieri, ha precisato che, in presenza di una società di persone inattiva e cancellata dall’Albo delle Imprese Artigiane, ma non dal Registro delle imprese, non si determinano gli effetti estintivi e successori derivanti dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese.
In particolare, ove non sia decorso il triennio per la cancellazione d’ufficio della società dal Registro delle imprese ex DPR 247/2004, che comunque deve essere dichiarata dall’ufficio competente, la società ancora esiste, conservando la propria capacità processuale e precludendo ai soci di succedere nella sua posizione.
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