Nel transfer pricing, affidabile il metodo transazionale di ripartizione degli utili
Ciò a condizione che sia possibile procedere all’identificazione di una forte correlazione tra i costi sostenuti e il valore aggiunto creato
Con l’ordinanza n. 18436 di ieri, 30 giugno 2021, la Corte di Cassazione conferma alcuni principi in tema di transfer pricing, rigettando il ricorso di una multinazionale con consociate estere, raggiunta da un avviso di accertamento per i periodi 2008 e 2009, in merito a omessi ricavi di vendita derivanti dalla ripartizione dei costi relativi ai servizi infragruppo svolti dalla stessa società.
Per quanto riguarda il riparto dell’onere della prova riguardante i costi dei servizi infragruppo e la relativa deducibilità, si richiama il principio espresso dalla Cassazione n. 31405/2018 secondo cui l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi supportati incombe sulla società che affermi di avere ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo
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