Libertà di forma per il provvedimento di trasferimento
Ciò vale anche in caso di distacco e trasferta
A differenza del provvedimento di licenziamento, per il quale la legge, e più precisamente l’art. 2 della L. 604/66, richiede sia la forma scritta a pena di inefficacia, sia la contestuale specificazione dei motivi che lo hanno determinato, il provvedimento di trasferimento non deve rivestire una particolare forma e il datore di lavoro non è tenuto a indicare i motivi che lo giustifichino.
Si ricorda a tal fine che il trasferimento consiste in un mutamento definitivo del luogo di lavoro, che può essere disposto dall’azienda per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.).
Sebbene il provvedimento debba essere fondato nel merito, dal punto di vista formale è adottabile dalle aziende senza particolari vincoli, nel rispetto del principio della libertà di ...
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