Non si può integrare la comunicazione finale nel licenziamento collettivo
Diversi gli effetti delle violazioni formali e di quelle sostanziali della comunicazione finale di cui all’art. 4, comma 9 della L. 223/1991
Esaurita la procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 4 della L. 223/1991, l’impresa può procedere al licenziamento dei lavoratori in eccedenza, comunicando per iscritto il recesso a ciascuno di essi, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’articolo suddetto.
Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché con la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1 della L. 223/1991, deve essere comunicato per iscritto ai competenti uffici del lavoro e alle associazioni
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41