Non si può integrare la comunicazione finale nel licenziamento collettivo
Diversi gli effetti delle violazioni formali e di quelle sostanziali della comunicazione finale di cui all’art. 4, comma 9 della L. 223/1991
Esaurita la procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 4 della L. 223/1991, l’impresa può procedere al licenziamento dei lavoratori in eccedenza, comunicando per iscritto il recesso a ciascuno di ...
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