Istanza di conciliazione da reiterare per le procedure di licenziamento
Alla luce del venir meno del divieto di licenziamento per determinati settori l’INL fornisce istruzioni per la riattivazione delle commissioni di conciliazione
Le aziende che avevano in corso procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sospese in ragione di quanto a suo tempo previsto dall’art. 46 del DL 18/2020, sono tenute a ripresentare una nuova istanza di conciliazione di cui all’art. 7 della L. 604/1966.
Questo è quanto chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che, con la nota n. 5186/2021, ha fornito chiarimenti ai propri uffici circa la fase di riattivazione delle procedure conciliative connesse ai licenziamenti il cui divieto, seppur in modo alquanto articolato, è venuto meno a certe condizioni.
La complessità della normativa in questione è ben riassunta dalla nota in commento, con la quale l’Ispettorato cerca di tracciare un quadro di insieme sulla concreta operatività del divieto selettivo
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