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Sanzionabile l’IVA con split payment versata in ritardo anche se la fattura non è transitata dal SdI

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 luglio 2021

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Con la risposta a interpello n. 511 pubblicata ieri, 27 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il versamento dell’IVA dovuta con il meccanismo dello split payment dev’essere effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile. Qualora le fatture, pur se ingiustificatamente non inviate mediante Sistema di Interscambio, siano state comunque saldate, l’IVA dovrà essere versata all’Erario secondo le modalità prescritte dall’art. 4 del DM 23 gennaio 2015.

Il caso in esame riguarda i pagamenti eseguiti in un periodo compreso fra il mese di marzo e il mese di settembre del 2020, a fronte di acquisti effettuati nell’ambito della propria attività istituzionale da un soggetto nei cui confronti si applicava il meccanismo della scissione dei pagamenti, il quale procedeva al versamento ai fornitori del corrispettivo dovuto (con esclusivo riferimento all’imponibile IVA), benché le relative fatture non fossero transitate nel SdI per motivi non comunicati, ma legati verosimilmente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel presupposto che, in tale ipotesi, come detto, il versamento dell’IVA avrebbe dovuto eseguirsi al più tardi “entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile” e che, pertanto, lo stesso è risultato tardivo, l’Agenzia ha ritenuto applicabili le sanzioni per omesso o ritardato versamento di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, definibili mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.

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