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Il pagamento «anticipato» del voucher multiuso non rileva ai fini IVA

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 luglio 2021

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Con risposta a interpello 27 luglio 2021 n. 512, l’Agenzia delle Entrate, rinviando alla precedente risposta n. 617/2020, ha chiarito il trattamento IVA da riservare alle cessioni di voucher.
Nel caso specifico, i voucher sono ceduti tramite piattaforma on line da una società che offre alle aziende servizi di ricerca e prenotazione di postazioni smart working e sono “spesi” dai dipendenti delle aziende clienti per fruire, presso diverse strutture, di servizi generalmente soggetti ad aliquote differenti.

In tale ambito, l’Agenza ritiene che:
- i voucher emessi dalla società siano qualificabili come “buoni corrispettivo” poiché contenenti l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo di future prestazioni di servizi che saranno rese al dipendente dell’azienda cliente;
- i voucher in parola possano considerarsi buoni multiuso ex art. 6-quater del DPR 633/72 in quanto all’atto della loro emissione non è nota “la natura, qualità, quantità nonché l’IVA” applicabile alle prestazioni cui essi danno diritto;
- posto che le prestazioni acquistabili con i voucher devono considerarsi effettuate ai fini IVA quando il dipendente esegue il pagamento mediante i buoni stessi, la società solo in tale momento può documentare l’operazione con fattura ex art. 21 del DPR 633/72.

Non rileva, pertanto, ogni altro eventuale pagamento antecedente da parte dell’azienda cliente alla società, che in quanto mera movimentazione di denaro deve considerarsi esclusa da IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72.

In caso di utilizzo parziale dei buoni, la società non è tenuta ad alcun ulteriore adempimento ai fini IVA, poiché nessuna prestazione è stata eseguita, e l’importo residuo assuma rilevanza ai soli fini reddituali quale sopravvenienza attiva alla scadenza del buono stesso.

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