Bonus investimenti cumulabile nel limite del costo sostenuto
Va considerato anche il risparmio d’imposta derivante dalla non concorrenza alla formazione del reddito del credito
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, a norma dell’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP del credito stesso, non porti al superamento del costo sostenuto.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/2021 (§ 6), ha affermato che, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.
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