Nessuna «autodenuncia» con la CILA superbonus
Il competente sportello unico edilizio comunale, ove voglia verificare l’eventuale presenza di «abusi pregressi» potrà farlo solo con sopralluogo
Ai sensi del comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, gli interventi di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con l’esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici) “costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”.
Ai sensi del secondo periodo del comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, nella “CILA superbonus”:
- sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione;
- oppure è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente
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