Operazioni finanziarie in ambito Ue senza obbligo INTRASTAT
Necessario richiedere al committente una dichiarazione che attesti il regime di esenzione
L’effettuazione di operazioni esenti nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea può richiedere o meno l’emissione della fattura da parte del prestatore di servizi italiano.
L’art. 21 comma 6-bis lett. a) del DPR 633/72 contempla l’obbligo di fatturazione anche per le prestazioni di servizi che non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72, come nel caso delle prestazioni “generiche” nei confronti di soggetti stabiliti in un altro Stato membro.
Tuttavia, sono esonerate dalla fatturazione le operazioni finanziarie e assicurative di cui all’art. 10 nn. da 1) a 4) e n. 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi che sono debitori d’imposta
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