Esonero contributivo alle coop sociali per l’assunzione di donne vittime di violenza
Spetta per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2021 e ha una durata di 12 mesi
Con la circolare n. 133 di ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per permettere alle cooperative sociali di fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1 comma 220 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), esteso anche per l’anno 2021 dall’art. 12 comma 16-bis del DL 137/2020 (DL “Ristori”).
Il citato comma 220 ha riconosciuto alle cooperative sociali di cui alla L. 381/91 un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di formazione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.
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