Nel consiglio d’amministrazione deleghe sempre revocabili
Va valutata, però, la sussistenza o meno di una «giusta causa», stante l’applicabilità analogica dell’art. 2383 comma 3 c.c.
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 4240/2021, ha precisato che la delega concessa dal CdA può essere revocata, o anche solo modificata con l’introduzione di limitazioni, da parte dell’organo collegiale, al pari di quanto è riconosciuto ex lege all’assemblea dei soci rispetto alla revoca ad nutum dall’incarico di amministratore, trattandosi di deleghe ripartite fiduciariamente all’interno del collegio, il cui esercizio comporta ricadute in punto di responsabilità anche degli altri membri.
Ne deriva che – fatti salvi i limiti che derivano dai principi generali dell’ordinamento in tema di abuso del diritto – la revoca della delega (esclusiva o condivisa) alla gestione di una società di capitali, così come a monte il suo conferimento, costituisce atto giuridico ...
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