Tassata la restituzione del finanziamento postergato
Anche il vantaggio derivante dall’evitare un danno va tassato
I proventi illeciti, in qualunque forma percepiti, devono essere assoggettati a tassazione, quand’anche consistano nell’avere evitato un danno patrimoniale.
Tale principio, in modo espresso, è stato sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28629 di ieri.
Per effetto dell’art. 14 comma 4 della L. 537 del 1993, “Nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni
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