Diniego di sospensione della riscossione alla giurisdizione tributaria
Secondo le Sezioni Unite il diniego è atto impugnabile
L’impugnazione del diniego di sospensione della riscossione di cui all’art. 1 della L. 423/95 rientra nella giurisdizione tributaria e non in quella amministrativa.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Cassazione che, con l’ordinanza n. 28640 del 18 ottobre 2021, hanno ribadito che la natura discrezionale dell’atto non indirizza la controversia verso la competenza dell’autorità amministrativa.
Viene confermata dunque la tesi della C.T. Reg., che aveva accolto il ricorso di un contribuente contro il rifiuto di sospensione della cartella esattoriale per tributi vari dovuti. Secondo la Commissione tributaria l’atto impugnato doveva rientrare nella previsione di cui all’art. 19, lett. h) del DLgs. 546/92, quale “rigetto di domande di definizione
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