Confisca verso i terzi con garanzie
Nel caso di terzi estranei al reato, non è ammissibile il provvedimento se non è garantita la partecipazione dell’interessato al procedimento
La direttiva 2014/42 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Ue qualifica come “provento” del reato “ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati”, il quale “può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile” (art. 2 par. 1).
La Corte di giustizia, nelle cause riunite C-845/19 e C-863/19, afferma che la direttiva in questione deve essere interpretata nel senso che essa non prevede unicamente la confisca dei beni che costituiscono un vantaggio economico derivante dal reato per il quale l’autore dello stesso è stato condannato, ma contempla altresì la confisca ...
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