Prestazioni INAIL per danno biologico con importi fermi al 2020
L’INAIL, con la circolare n. 33 pubblicata ieri, ha reso noto che dal 1° luglio 2021 restano confermati gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti dal 1° luglio 2020, così come previsto dal DM 187/2021.
Al riguardo, si ricorda che la L. 208/2015, con effetto dal 2016, ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica, stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico, erogati dall’Istituto ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 38/2000, siano rivalutati, con apposito DM, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata rispetto all’anno precedente.
Per l’anno 2021, tale variazione è risultata pari a -0,3%, ma la stessa L. 208/2015 ha disposto che, per le prestazioni previdenziali e assistenziali, la percentuale di adeguamento non possa mai essere inferiore a zero (c.d. “norma di salvaguardia”). Alla luce di ciò, viene pertanto confermata la validità dei predetti importi vigenti al 1° luglio 2020.
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