Circolazione dei parcheggi Tognoli non indicati nella vendita immobiliare con incertezze
Se non sono menzionati nell’atto, non è possibile adempiere all’obbligo di indicare i dati catastali, previsto dalla legge a pena di nullità
La disciplina relativa alla circolazione dei parcheggi è caratterizzata da un alto grado di complessità, dovuta, da un lato, al susseguirsi di interventi normativi, dall’altro, alla peculiarità della materia, che unisce regole privatistiche a disposizioni urbanistiche.
I due principali testi normativi in materia sono la legge c.d. “Ponte” (L. 765/67) e la legge “Tognoli” (L. 122/89): la prima ha previsto che “nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione”; la seconda ha introdotto la possibilità di realizzare nel sottosuolo degli immobili, delle aree pertinenziali esterne ovvero
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