Trasporti internazionali in regime di non imponibilità IVA con limiti dal 2022
Con le modifiche al Ddl. di conversione del DL fiscale, l’Italia si allinea ai principi della Corte di Giustizia
Tra le modifiche apportate al DL 146/2021 dal Ddl. di conversione, si segnala l’adeguamento della normativa nazionale (art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72) in merito al regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Ue 29 giugno 2017, causa C-288/16, mettendo fine (o almeno si spera) ad una serie di contestazioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di tale pronuncia.
Nello specifico, l’art. 9 comma 1, n. 2) del DPR n. 633/1972 qualifica come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili IVA, “i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41