Fondazioni di famiglia per la gestione patrimoniale con criticità
Per l’orientamento tradizionale, la fondazione è legittima se persegue uno scopo di utilità sociale
Le fondazioni, quale complesso di beni vincolato ad uno scopo, autonomo rispetto al patrimonio del fondatore, presentano caratteri di potenziale interesse ai fini della gestione patrimoniale e del passaggio generazionale di ricchezza, consentendo l’erogazione di rendite a discendenti attraverso un patrimonio segregato e, dunque, inattaccabile dai creditori del fondatore.
La questione, tuttavia, non è lineare, posto che, se è vero che le fondazioni c.d. “di famiglia” trovano un riconoscimento all’interno del codice civile, l’ordinamento limita la possibilità di servirsi di tali strumenti per perseguire scopi individuali.
Le fondazioni di famiglia sono solo menzionate all’art. 28 comma 3 c.c., a mente del quale le “disposizioni del primo comma di questo ...