Credito acquistato post fallimento o nell’anno anteriore senza compensazione
La previsione si estende anche ai crediti già «scaduti»
La Corte di Cassazione 1° dicembre 2021 n. 37734 ha stabilito che il divieto di compensazione del credito di cui all’art. 56 comma 2 del RD 267/42 opera – nonostante il tenore letterale della norma – indifferentemente per i crediti scaduti e non alla data del concorso.
L’art. 56 comma 2 del RD 267/42 stabilisce che, per i crediti non scaduti, la compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore.
Tale previsione circoscrive i margini di operatività della compensazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo (“i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di
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