Avanzo da annullamento tra i fondi rischi se non esteriorizza un «buon affare»
In senso conforme si esprime anche il principio contabile OIC 17
La differenza da fusione che si genera in funzione dell’annullamento delle partecipazioni eventualmente possedute dall’incorporante nelle società incorporate costituisce l’avanzo o il disavanzo da annullamento:
- il disavanzo da annullamento esprime il maggior valore contabile della partecipazione annullata per effetto della fusione, rispetto alla corrispondente quota del patrimonio netto contabile della società incorporata;
- l’avanzo da annullamento esprime il minor valore contabile della partecipazione annullata per effetto della fusione, rispetto alla corrispondente quota del patrimonio netto contabile della società incorporata.
Premesso, infatti, che il valore di iscrizione contabile delle partecipazioni è rappresentato dal costo d’acquisto (salvo, ben inteso, ...
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