Bonus tessile e moda anche per attività non prevalenti
Se sono svolte anche attività non agevolabili, rimane dubbio il calcolo dell’incentivo
Il credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (di cui all’art. 48-bis del DL 34/2020) spetta anche qualora l’attività potenzialmente agevolabile sia svolta in modo non prevalente.
A favore di tale conclusione depongono sia il DM 27 luglio 2021, sia le istruzioni al modello di comunicazione per la fruizione del bonus.
In particolare, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del citato DM, ai fini dell’accesso all’incentivo in esame rileva il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9 (ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72).
Nelle suddette istruzioni, inoltre, si legge che, nel campo “codice attività”, occorre indicare “il codice, desunto dalla
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