Da indicare le giornate di assenza con recesso per superamento del comporto
Ciò è necessario quando occorra correggere un errore nelle buste paga
Il datore di lavoro non può intimare il licenziamento prima del superamento del periodo di comporto.
Il licenziamento non deve essere necessariamente immediato, ma può avvenire anche dopo la ripresa dell’attività lavorativa da parte del dipendente, purché resti il nesso di causalità tra il recesso e il superamento del comporto. Infatti, la ripresa dell’attività lavorativa non può essere considerata, di per sé, come rinuncia del datore di lavoro al suo diritto di recedere dal rapporto ai sensi dell’art. 2110 c.c.
È rimessa dunque al datore di lavoro la facoltà di recedere non appena terminato il periodo di comporto oppure di attendere il rientro del lavoratore. Solo a partire dal rientro in servizio l’eventuale inerzia nel recedere potrebbe indicare la rinuncia al potere
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