Rendita vitalizia a fronte di rinuncia all’eredità senza imposta sulle donazioni
L’atto ha natura onerosa e, essendo formato all’estero, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso
L’accordo stipulato in Svizzera con cui un soggetto eroga una rendita vitalizia a favore di un discendente, a fronte della rinuncia di questo ad ogni diritto ereditario, costituisce un patto successorio a carattere oneroso e soggetto a registrazione solo in caso d’uso ex art. 11 della Tariffa, Parte II, allegata al TUR. Le somme percepite in virtù della rendita sono riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’art. 50 comma 1 lett. h) del TUIR.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 841, pubblicata ieri, rispondendo al quesito della “vitaliziata”, soggetto residente in Italia, che chiedeva di conoscere il trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, della ...
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