Rimessione in termini solo con impedimento assoluto
È il principio ribadito dalla Cassazione in un caso in cui l’istanza non era neanche tempestiva
La Corte di Cassazione, con la sentenza 5 gennaio 2022 n. 268, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate che eccepiva la tardività dell’istanza per la rimessione in termini presentata dal contribuente, escludendo che in caso di sciopero del servizio postale nell’ultimo giorno utile per notificare un ricorso sussistano “i requisiti della causalità e della assolutezza dell’impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente (...) poiché (...) nel rito speciale tributario, il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all’impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del
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