Verifica dei limiti per l’esonero dal bilancio consolidato anche su base aggregata
In tale caso, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%
Precisazioni sui diritti di voto validi ai fini della definizione di imprese controllate, sulla verifica del superamento dei limiti numerici per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato e sulle informazioni attinenti all’elenco delle partecipazioni da fornire nella Nota integrativa consolidata: sono queste le principali modifiche al DLgs. 127/1991 apportate dall’art. 24 della L. 238/2021 (legge europea 2019-2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, in vigore dal prossimo 1° febbraio e le cui disposizioni si applicano al bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019 (si veda a tal proposito “Enti di investimento esclusi dalle semplificazioni per le micro imprese”
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