L’esperto deve verificare i dati contabili per la composizione negoziata
Non c’è specifico obbligo, ma i richiami nel decreto fanno ritenere che sia chiamato alla verifica in termini di coerenza, completezza e fondatezza
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi assume un ruolo cruciale la completezza e l’adeguatezza dei dati contabili contenuti sia nei bilanci sia nella situazione patrimoniale e finanziaria, oltre che posti a fondamento del piano finanziario e industriale che l’imprenditore è tenuto a depositare, unitamente all’istanza di accesso, ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. a) e b) del DL 118/2021 conv. L. 147/2021.
In particolare, la veridicità del dato contabile, costituisce conditio sine qua non affinché la situazione aziendale – la condizione di squilibrio, il livello di indebitamento, le prospettive di risanamento – sia fedelmente rappresentata senza alcuna carenza od omissione.
Deve considerarsi, infatti, che se la veridicità dei dati contenuti nei bilanci ...
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