Perdite su crediti deducibili solo se inerenti
Se il credito è ceduto a un valore di molto inferiore a quello nominale, bisogna provare la convenienza dell’operazione
Con l’ordinanza n. 2229, depositata ieri, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle condizioni che legittimano la deducibilità delle perdite derivanti dalla cessione pro soluto di crediti.
In via preliminare, i supremi giudici ribadiscono che, in presenza di un differenziale negativo, la cessione pro soluto del credito non produce una minusvalenza da realizzo, bensì una perdita su crediti. Ciò implica che la deducibilità dell’onere in oggetto debba essere vagliata alla luce dell’art. 101 comma 5 del TUIR e non in base al precedente comma 1.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte si allinea alla posizione dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 26/2013, § 2 e 3), la quale riconduce nell’ambito oggettivo dell’art. 101 comma 5 del TUIR:
- sia le perdite per ...
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