Tempistiche dei TP adjustment rilevanti per la DAC 6
Nel silenzio della risoluzione n. 78/2021 occorre ricostruire gli obblighi di reporting
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78 del 31 dicembre 2021, si è pronunciata sull’obbligo di comunicazione ai fini “DAC 6” degli aggiustamenti di transfer pricing a favore di parti correlate localizzate in giurisdizioni che non impongono alcuna imposta sul reddito o impongono un’imposta prossima allo zero oppure sono considerate dall’Ue o dall’Ocse non collaborative. Trattasi delle operazioni di cui agli elementi distintivi (“Hallmark”) C.1.b.1 e C.1.b.2..
La risoluzione ha chiarito che le politiche di TP sono meccanismi transfrontalieri per cui i relativi aggiustamenti sono riportabili qualora sia soddisfatto il criterio della riduzione di imposta per l’elemento distintivo C.1.b.2 e del vantaggio principale per l’elemento
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