Confisca allargata retroattiva per l’autoriciclaggio
La Cassazione si allinea alla giurisprudenza maggioritaria che individua in tale confisca una misura di sicurezza e non una sanzione
La confisca “allargata” può essere applicata all’autoriciclaggio anche se commesso in epoca antecedente al suo inserimento nell’art. 240-bis c.p.
Tale ultima disposizione prevede – per alcuni reati espressamente elencati nella norma stessa – la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
Per quanto riguarda l’autoriciclaggio, tale reato è stato inserito nel codice penale con la L. 186/2014 ed è stato indicato nell’art. 240-bis c.p.,
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