Nuovo rinvio per la deduzione di perdite su crediti di banche e assicurazioni
Differita al 2022 e ai tre anni successivi la deduzione della quota pregressa originariamente spettante per il 2021
L’art. 42 comma 1 del DL 17/2022 (c.d. decreto “Energia”) modifica ulteriormente il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di intermediari finanziari e assicurazioni (art. 16 commi 3-4 e 8-9 del DL 83/2015).
In precedenza, detto regime era stato già oggetto di intervento dapprima da parte della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e, successivamente, ad opera della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).
Nulla muta, invece, per le altre imprese mercantili, industriali e di servizi.
Si ricorda che, dal 2015, sono interamente deducibili ai fini IRES nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 comma 3 del TUIR):
- le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari ...
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