Legittimità dubbia dell’iscrizione all’INPS di professionisti iscritti ad altra gestione
Il Tribunale di Rieti solleva la questione in merito a un architetto iscritto alla gestione dei lavoratori subordinati presso l’INPS in quanto docente
Con ordinanza dell’8 febbraio 2022, il Tribunale di Rieti ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 2 comma 26 della L. 335/95 e all’art. 18 comma 12 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011, nella parte in cui prevedono l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS dei soggetti che, pur esercitando per professione abituale, benché non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo subordinata all’iscrizione a un Albo, non risultino iscritti alla relativa Cassa previdenziale di categoria perché già iscritti presso un’altra gestione in ragione di altra attività esercitata.
Nel caso di specie si trattava di un architetto iscritto al relativo Albo professionale che svolgeva sia l’attività professionale ...
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