Il conferimento della branch «esente» non è tassato
Rimangono, però, soggetti a imposta in capo alla casa madre i plusvalori maturati prima dell’opzione per la branch exemption
Il conferimento delle stabili organizzazioni estere di società italiane che hanno optato per il regime di branch exemption (art. 168-ter del TUIR) non è suscettibile di generare plusvalenze imponibili. Questo principio, tuttavia, deve essere opportunamente adattato al fine di tenere conto delle diverse situazioni che possono emergere.
In termini generali, l’art. 166 comma 1 lettera e) del TUIR assegna natura realizzativa alle operazioni con cui una società residente in Italia conferisce una sua S.O. localizzata in un altro Stato a favore di una società estera (“trasformando”, quindi, la branch in controllata); l’art. 179 comma 5, in attuazione dell’art. 10 paragrafo 2 della direttiva 2009/133/Ue, concede nei soli rapporti intracomunitari al conferente il credito
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