Servizi per valuta virtuale e portafoglio digitale con iscrizione ad hoc
Entro il 18 maggio sarà avviata una sezione speciale del registro dell’OAM e chi già svolge l’attività ha tempo 60 giorni per l’iscrizione da tale data
Con il DM 13 gennaio 2022 il MEF regolamenta la tempistica e le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività. Nel decreto viene innanzitutto ricordato come l’esercizio sul territorio nazionale di tali servizi sia riservato agli iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).
Con tale norma vengono, quindi, introdotti ulteriori adempimenti, oltre a quelli già previsti dal DLgs. 231/2007 che all’art. 3 include i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di
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