Non imponibilità IVA esclusa per le dotazioni di bordo indirette
Regime per la navigazione in alto mare nel caso di cessioni indirette limitato alle provviste di bordo
Con la risposta n. 174 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi dell’ambito di applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8-bis del DPR 633/72, con particolare riferimento alle forniture indirette di “dotazioni di bordo”, vale a dire nei confronti di cessionari non aventi la qualifica di “armatori” ma di loro diretti fornitori.
Il caso riguarda una società non residente, identificata ai fini IVA in Italia, che commercializza beni rientranti nella categoria delle “dotazioni di bordo” prevista dalla lett. d) del citato art. 8-bis. Essa intende disporre di un magazzino in Italia al fine di acquistare i prodotti da fornitori italiani per poi rivenderli a clienti Ue ed extra Ue, rivenditori e/o intermediari
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