Piano del consumatore sovraindebitato solo se i debiti sono personali
È inammissibile per debiti che derivano unicamente da attività professionale o imprenditoriale svolta in passato
Non rientra nella nozione di “consumatore”, come tale abilitato al piano del consumatore di cui agli artt. 7 ss. della L. 3/2012, una persona fisica che abbia svolto in passato attività professionale o imprenditoriale e i cui debiti oggetto di ristrutturazione nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento derivino causalmente e unicamente da tale pregressa attività. Tale è il principio espresso dal Tribunale di Torino, nel decreto, emesso in data 24 febbraio 2022, con cui ha rigettato e dichiarato inammissibile la proposta di piano del consumatore presentata, non potendo il ricorrente essere qualificato come consumatore ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) della L. 3/2012, come recentemente modificato dall’art. 4-ter del DL 137/2020.
Nel caso di specie, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41