Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni fino al 15 novembre
La legge di conversione del decreto Energia concede ai contribuenti più tempo per porre in essere gli adempimenti necessari
Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del DL 17/2022 (c.d. DL “Energia”) è stato spostato dal 15 giugno al 15 novembre 2022 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2022.
Mediante la conversione del decreto, per i beni posseduti dal 1° gennaio viene quindi introdotto un nuovo termine per aderire all’agevolazione per le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che intendono affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR.
I medesimi, infatti, potranno beneficiare
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