Esenti da revocatoria i pagamenti compiuti dopo la scadenza
Necessaria l’apertura del concordato per l’esenzione del compenso del professionista
L’esenzione da revocatoria di cui all’art. 67 comma 3 lett. g) del RD 267/42 per il pagamento del compenso del professionista non può prescindere dall’apertura del concordato.
Muovendo da tale presupposto, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13367 pubblicata ieri, ha chiarito che, laddove la procedura venga aperta, resterebbero esclusi dalla revocatoria anche i pagamenti di crediti liquidi ed esigibili eseguiti “dopo la scadenza”.
Nel caso di specie, in accoglimento della revocatoria, venivano dichiarati inefficaci i pagamenti compiuti dalla società in bonis, in seguito fallita, in favore del professionista per l’attività di consulenza svolta ai fini del deposito della domanda di concordato, alla quale era seguita l’apertura della procedura
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