Dopo un primo accertamento parziale servono elementi nuovi
La Cassazione pone un freno agli accertamenti a singhiozzo
L’avviso di accertamento parziale, ai sensi dell’art. 41-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54 comma 5 del DPR 633/72, consente di reiterare il potere impositivo, trattandosi di una rettifica che coinvolge solo una parte della posizione fiscale del contribuente.
Alla luce di tale potere il legislatore ha scelto di circoscrivere l’applicazione di tale disciplina alle sole ipotesi contemplate nella normativa di riferimento prescindendo dalla denominazione eventualmente fornita dall’Ufficio in sede accertativa.
Ai fini dell’applicabilità dell’istituto si deve fare riferimento alle ipotesi in cui, dalle attività istruttorie o dalle segnalazioni effettuate dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ...
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