Niente registro proporzionale se sono venuti meno gli effetti del preliminare
È la conseguenza della sentenza passata in giudicato che ha cancellato le domande trascritte ex art. 2932 c.c.
La Corte di Cassazione con la sentenza 24 maggio 2022 n. 16700 ha chiarito che non è dovuta l’imposta di registro liquidata in misura proporzionale in relazione a una sentenza di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, nel caso in cui, prima del pagamento dell’imposta, sia passata in giudicato una diversa sentenza che abbia dichiarato risolto il contratto preliminare per inadempimento della parte venditrice e condannato il promissario acquirente alla perdita della caparra confirmatoria versata.
Nella fattispecie oggetto di decisione, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale sulla sentenza, emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., che aveva disposto il trasferimento dell’immobile
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