Proroga della CIG in deroga con contribuzione addizionale
La misura del contributo addizionale varia in relazione all’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nel quinquennio mobile
L’art. 1 commi da 286 a 288 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede che, al fine dell’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di CIG in deroga, nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.
Nel contempo, i predetti soggetti istituzionali devono assicurare ai lavoratori beneficiari dei trattamenti in questione l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale da comunicare
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