Plafond non ammesso per gli acquisti con IVA indetraibile
Il cedente o prestatore non può invocare la buona fede, se l’IVA è oggettivamente indetraibile
In occasione di Telefisco del 15 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli esportatori abituali non possono utilizzare il plafond IVA al fine di acquistare beni e servizi per i quali l’imposta sarebbe indetraibile. In caso di violazione di questo divieto, la sanzione si applica nei confronti del cessionario o committente, ma è responsabile anche il cedente o prestatore, se l’IVA è oggettivamente indetraibile.
I soggetti passivi aventi lo status di “esportatori abituali” possono acquistare e importare beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, nonché acquistare servizi, nei limiti del plafond disponibile senza pagamento dell’IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72). Tale meccanismo permette di evitare o ridurre la fisiologica
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