Concambio di fusioni e scissioni senza assegnazione in sostituzione di azioni o quote
Confluiscono nel rapporto solo azioni o quote possedute da soggetti diversi da quelli per i quali grava il divieto di assegnazione di cui all’art. 2504-ter c.c
Se alcune delle società partecipanti alla fusione (compresa l’incorporante) possiedono azioni o quote in una o più delle società che vengono fuse o incorporate, la procedura di calcolo del rapporto di concambio deve tenere conto di quanto previsto dall’art. 2504-ter c.c.
Infatti, ai sensi dell’art. 2504-ter c.c.:
- la società risultante dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società fuse che risultano possedute dalle società medesime (ivi comprese quelle possedute per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona);
- la società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate che risultano possedute (ivi comprese quelle possedute per il tramite di società fiduciarie o di interposta
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