Nessuna formazione specifica per il primo popolamento dell’Albo dei gestori
Si rende necessario un decreto con le specifiche tecniche da adottare entro sei mesi
Il decreto del Ministero della Giustizia del 3 marzo 2022 n. 75, con il quale è stato adottato il regolamento recante le disposizioni per il corretto funzionamento dell’albo dei gestori della crisi di cui all’art. 356 del DLgs. 14/2019, non tiene conto delle modiche al DLgs. 14/2019 approvate dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno e di cui si attende la pubblicazione in G.U., permanendo il riferimento all’OCRI di cui al precedente art. 2 comma 1 lett. u) nonostante la sua soppressione (si veda “Regolamento sull’Albo dei gestori della crisi con difetto di coordinamento” di oggi).
In linea con quanto disposto dall’art. 357 del Codice, il regolamento stabilisce le modalità di tenuta e iscrizione all’albo (artt. da 2 a 5), le modalità di sospensione ...
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