Sospensione e cancellazione dall’albo dei gestori della crisi d’ufficio e volontarie
Quarta revoca dall’incarico e omesso versamento del contributo sono cause di cancellazione
Il Regolamento sul funzionamento dell’albo dei gestori della crisi, introdotto con il DM 3 marzo 2022 n. 75 in attuazione dell’art. 357 del DLgs. 14/2019 e in vigore dal 6 luglio 2022, contempla, tra le altre novità, un procedimento di sospensione e cancellazione “d’ufficio” e uno volontario, su istanza dell’iscritto.
La cancellazione “d’ufficio” ricorre in 4 ipotesi: in primo luogo, opera quando l’iscritto non abbia regolarizzato la propria posizione entro precisi termini; se il responsabile dell’albo accerta l’insussistenza o il venir meno per l’iscritto dei requisiti di cui all’art. 356 comma 2 del DLgs. 14/2019, glie ne dà comunicazione, assegnandogli un termine non superiore a 6 mesi per provvedervi (sempre
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