Il legittimo impedimento può non giustificare il rinvio dell’udienza
È necessario che il difensore non possa essere sostituito
Può accadere che, nel caso in cui sia stata richiesta la trattazione in pubblica udienza e dopo la fissazione della data per lo svolgimento dell’udienza, intervengano eventi che impediscono al difensore di una delle parti di partecipare all’udienza.
Secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 2 del DLgs. 546/92, il presidente può rinviare la trattazione della causa, “in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio”.
Inoltre, l’art. 115 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile stabilisce che “Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre
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