Per affidare il servizio sanitario di emergenza coop sociali non analoghe alle ODV
La possibilità di distribuire utili dell’ente ne preclude l’equiparazione
È compatibile con il diritto dell’Unione europea in materia di appalti pubblici la normativa nazionale che prevede che i servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza possano essere attribuiti mediante convenzione, in via prioritaria, soltanto alle organizzazioni di volontariato (ODV) e non anche a cooperative sociali che possono distribuire ai soci ristorni correlati alle loro attività. Il principio è stato sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 7 luglio 2022, relativa alle cause riunite C-213/21 e C-214/21.
La pronuncia verte sull’ambito applicativo dell’art. 57 del DLgs. 117/2017, norma che disciplina il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, prevedendo la facoltà per le Amministrazioni di affidarlo, in via
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