Notifica della sentenza ad articolazione diversa dell’ufficio impositore valida
Le diverse articolazioni si caratterizzano per essere organicamente immedesimate nell’ente impositore
La notifica effettuata dal contribuente direttamente tramite il servizio postale ex art. 16 comma 3 del DLgs. 546/92 della sentenza di primo grado all’ente locale non presso la sede principale indicata negli atti difensivi ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l’atto oggetto del contenzioso, è valida e, pertanto, idonea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 e 51 comma 2 del medesimo DLgs. 546/92, a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare. Così hanno stabilito le Sezioni Unite n. 21884 depositate ieri, 11 luglio 2022.
L’ordinanza interlocutoria della Cassazione 8 febbraio 2022 n. 3984 dalla quale la decisione in commento prende le mosse chiedeva alle Sezioni Unite di esprimersi sulle ...
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