Esenzione dall’imposta di registro per tutte le cause sotto 1.033 euro
L’Agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento e si allinea alla giurisprudenza più recente
L’esenzione dall’imposta di registro per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di 1.033 euro e gli atti e i provvedimenti a esse relativi, prevista dall’art. 46 della L. 374/91, opera per tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma indicata, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, compresi gli atti giudiziari, soggetti a imposta di registro fissa in quanto relativi al pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 30, pubblicata ieri, superando il proprio precedente orientamento e allineandosi alla giurisprudenza più recente.
Va premesso che l’art. 46 della L. 21 novembre ...
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